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A.I.A., competenze statali e regionali



Con la sentenza n. 346/95, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la necessità di una disciplina omogenea a livello statale in materia di produzione di energia elettrica, ma ha fatto salve le competenze in materia di inquinamento attribuite alle regioni (“potendo valutare anche i profili di sommatoria delle emissioni inquinanti ed imporre le eventuali prescrizioni incidenti su detta attività produttiva industriale”): poiché nella combustione di rifiuti i problemi legati all’inquinamento sono prevalenti su quelli della vera e propria attività produttiva di energia elettrica, è evidente che la competenza statale era riferita soltanto al prodotto finale mentre la decisione sulla compatibilità ambientale dei termovalorizzatori spettava alle regioni. La prevalenza del profilo della gestione dei rifiuti su quello energetico è stata stabilita espressamente dal Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che ha incluso nell’attività di recupero anche l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia: di conseguenza, il potere regionale di autorizzazione delle operazioni di recupero si estende anche ai termovalorizzatori, assorbendo il profilo della produzione di energia elettrica.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il potere autorizzatorio, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, era già incardinato nella Regione)

La mancata fissazione di un termine per la realizzazione dell’impianto non significa tuttavia che un tale termine non sia individuabile nella normativa o nei principi dell’ordinamento. Nella maggior parte dei casi, l’AIA ha una durata limitata a 5 anni, che può essere ulteriormente ridotta qualora siano nel frattempo intervenute variazioni sostanziali nelle migliori tecniche disponibili (art. 9 del Dlgs. 59/2005). Dunque fa ormai parte dei principi dell’ordinamento la regola secondo cui le autorizzazioni di attività che hanno come esternalità la produzione di inquinanti devono avere durata limitata nel tempo e carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici in grado di limitare l’inquinamento. Sotto questi profili non possono formarsi diritti quesiti in capo ai privati precedentemente autorizzati.

(Nella fattispecie, il Collegio ha ricordato come, autorizzando il termovalorizzatore, la Regione ha esercitato due funzioni all’epoca ancora distinte ma destinate in seguito a fondersi: l’autorizzazione al recupero di rifiuti tramite combustione, da un lato, e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dall’altro. La prima autorizzazione ha una durata pari a 5 anni, mentre la seconda è modificabile nel tempo in seguito all'evoluzione delle migliori tecniche disponibili nonché all’evoluzione della situazione ambientale. Se, dunque,una volta trascorsi 5 anni, il valore dell’autorizzazione decade e il soggetto che ha realizzato l’impianto deve subire una verifica sulla base della nuova normativa tecnica, la stessa regola deve essere applicata nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata utilizzata per un corrispondente periodo di tempo. Considerata la natura degli interessi pubblici coinvolti (salute dei cittadini, integrità dell’ambiente) non vi sono ragioni per garantire un migliore trattamento alle autorizzazioni rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa all’origine dell’inattività).


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