Versione Stampabile: Impianti eolici: regime intertemporale della disciplina
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Impianti eolici: regime intertemporale della disciplina



L’art. 52 del T.U.A. laddove prevede che “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza”, risponde alla finalità di regolamentare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 12 aprile 1996, rispetto a quelle di cui al D.Lgs n. 152/06, stante l’intervenuta abrogazione del primo ad opera dell’art. 48 del secondo e la conseguente esigenza di individuare il regime intertemporale della normativa in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che la disposizione non può pertanto essere invocata a sostegno dell’illegittimità della circolare assessoriale 14 dicembre 2006 n.17, pubblicata in G.U.R.S. n.1 del 05/01/2007 con la quale sono state date nuove disposizioni in tema di “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”, che ha previsto l’applicazione delle disposizioni in essa contenute a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non fosse ancora stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale)


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