Versione Stampabile: Rottami ferrosi e materie prime secondarie
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Rottami ferrosi e materie prime secondarie



Secondo l'originario testo dell'art. 183 c.1 lett. u), del D.Lgs n.152/2006 – vigente all'epoca del commesso reato – i rottami ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali.
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che è mancata la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle caratteristiche su specificate).


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