Versione Stampabile: Impianto eolico in zona agricola
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Impianto eolico in zona agricola



La normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del Regolamento della Regione Puglia n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che il provvedimento del Comune appare icu oculi illegittimo per carente motivazione, atteso che dal provvedimento non risulta perché l’area interessata dall’intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano state disattese).

Ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che le circostanze addotte dal Comune –l’intervento, non essendo destinato all’autoconsumo, non poteva essere oggetto di d.i.a.; la società aveva presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica – oltre ad essere inammissibili perché costituiscono integrazione postuma del provvedimento, sono anche infondate. Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata, infatti, prosegue il Collegio, è emerso che le denunce di inizio attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di connessione alla rete elettrica gestita dall’EnEL, non potevano assimilarsi ad un parco eolico).


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