Versione Stampabile: Vincolo paesaggistico ambientale, permesso di costruire e DIA
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Vincolo paesaggistico ambientale, permesso di costruire e DIA



In seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell'interessato) previa denunzia di inizio attività, sono realizzabili interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Le "modifiche del volume" possono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". L'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001, inoltre, ha esteso la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.

(Nella specie, al contrario, il Collegio ha sottolineato che la demolizione e ricostruzione é stata denunziata con DIA ma il risultato finale dell'attività demolitorio-ricostruttiva non coincide, nella volumetria e nella sagoma con il manufatto prevedente, sicché l'intervento eseguito è stato esattamente qualificato come "nuova costruzione", assoggettata esclusivamente al permesso di costruire).


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