Versione Stampabile: Configurazione del reato di omessa bonifica
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Configurazione del reato di omessa bonifica



In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA: non sembra possibile, infatti, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere, quindi, il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis D.Lv 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA. L’art. 257, comma 2, in materia di omessa bonifica, prevede una circostanza aggravante, e non un'ipotesi autonoma di reato: la natura pericolosa delle sostanze, infatti, produce unicamente l’aggravamento del reato del comma 1, senza incidere sulla esistenza dello stesso. Di conseguenza, l’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che tale lettura tiene conto anche della circostanza, certamente non irrilevante per la valutazione di conformità ai principi costituzionali, di assicurare una interpretazione conforme alla esigenza di dare concreta attuazione al principio di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali contenuto nella legge delega (art. 1 co. 8 lett. f). Ed infatti, il trattamento premiale delle iniziative necessarie al ripristino ambientale tanto più si giustifica quanto maggiore può essere il danno per l'ambiente e, dunque, appare senz'altro incoerente ritenere sotto il profilo interpretativo che proprio nel caso in cui l'inquinamento possa rivelarsi maggiormente dannoso, in quanto le sostanze inquinanti sono di natura pericolosa, il legislatore abbia inteso soprassedere o non incentivare le iniziative necessarie alla bonifica da parte di [colui] il quale ha cagionato l' inquinamento).


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