Versione Stampabile: Legittimazione ad agire in materia di danno ambientale
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Legittimazione ad agire in materia di danno ambientale



Ai fini della legittimazione a ricorrere di un’associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita “appositamente per la tutela dell’area” medesima [ma richiede l’esistenza di] elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata consistenza nonché rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato”.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che l’associazione in questione, pur non essendo iscritta nell’elenco di cui all’art. 13 della legge sopra richiamata, persegue statutariamente le finalità di tutela ambientale, con particolare riferimento all’ambito urbano milanese. L’attività svolta e la sua rappresentatività sono dimostrati, oltre che dalla proposizione di svariati contenziosi in materia ambientale a partire dal 2006, anche dalle numerose iniziative riprese dalla stampa, non solo locale, finalizzate alla sensibilizzazione in campo ambientale e alla tutela della vivibilità in ambito urbano).


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