Versione Stampabile: Ordinanza contingibile ed urgente e abbandono di rifiuti da parte di ignoti
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Ordinanza contingibile ed urgente e abbandono di rifiuti da parte di ignoti



In materia ambientale, in ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento atipico e eccezionale costituito dall’ordinanza contingibile ed urgente, rientrando tali fattispecie espressamente nel campo di applicazione dell’art. 192 D.L. vo n. 152/2006 che, a fronte di situazioni di inquinamento ambientale, appresta uno specifico rimedio.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che non si può condividere la tesi per la quale, nella fattispecie, sarebbero esistiti i presupposti per emettere entrambi i tipi di ordinanza, né fosse possibile attribuire all’impugnato provvedimento un carattere “misto” che non potrebbe non ingenerare dubbi sul tipo di potere esercitato ed, in buona sostanza sulla legalità dell’azione amministrativa).

In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. L’art. 14 del D.Lgs n. 22/97, infatti, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione Comunale non aveva ritenuto di dover addivenire con il Consorzio ricorrente ad una soluzione concordata con l’interessato, ma aveva optato, in alternativa, per lo strumento autoritativo dell’ordinanza. Di conseguenza, era necessario un coinvolgimento, a pieno titolo, del Consorzio destinatario dell’atto, in modo da consentirgli di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche per individuare la soluzione tecnica e logistica ottimale per la messa in sicurezza del sito).

Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’“urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza. Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento, infatti, ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. Secondo la giurisprudenza elaborata in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, ma da ritenersi espressione di un principio generale, l’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto.

 (Nella specie, nell’impugnata ordinanza non v’era alcun cenno ai motivi di urgenza che avevano reso impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, e pertanto non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento del diretto interessato che sarebbe stato opportuno, non solo per consentirgli di dimostrare l’estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico, oltre che per affrontare e risolvere congiuntamente i delicati problemi legati alla ripristino ambientale ed alla bonifica del sito).


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