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Linee guida per la gestione integrata dei rifiuti. Deroghe alla disciplina nazionale



La normativa relativa alla gestione dei rifiuti disciplina, inter alia, il riparto di competenze in materia di rifiuti: dal quadro che ne risulta emerge che restano attribuite, tra l’altro, alle Regioni alcune funzioni in materia di pianificazione (predisposizione di piani regionali dei rifiuti, di piani di bonifica di aree inquinate, individuazione, nell’ambito delle linee guida generali fissate dallo Stato, degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti urbani, dei criteri per la determinazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti). La competenza in tema di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale.

(Nella fattispecie, il Collegio a rilevato che l’art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2010, stabilisce che «in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». Nel ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale, la Corte ha sottolineato che, pur essendo vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, potendo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ciò avviene al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle Regioni stesse. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime, al fine della loro esplicazione. Principi non applicabili nella fattispecie, in cui la Regione non dichiara di intervenire nell’ambito della propria competenza, ma per regolamentare «gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani», con ciò invadendo la competenza statale).


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