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Localizzazione impianti eolici, poteri e competenze delle RegioniL'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che il rilievo del Comune – il quale si era espresso negativamente sulla base del rilievo in ordine alla mancata approvazione del previsto “Piano Energetico Ambientale Comunale” per la localizzazione degli impianti eolici – non appare condivisile, poiché viene a tradursi, in sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale Inoltre, ha proseguito il Collegio, l'Amministrazione dissenziente avrebbe dovuto esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, doveva anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso). L’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, per cui non è consentito alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. (Nella specie, il Collegio ha sottolineato che, oltretutto, al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento tali Linee Guida nazionali non sussistevano ancora, essendo state adottate con il D.M. 10 settembre 2010 – “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – nelle more del giudizio). In mancanza di vincoli tali da precludere a priori l'installazione nonché di una specifica espressa previsione localizzativa, non si possa determinare l'incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola, non essendo emersi elementi, nella specie, tali da caratterizzare la zona interessata come avente ex se tali valenze naturalistiche ed agricole, da renderla del tutto incompatibile con un'installazione così impattante come quella del parco eolico. |
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