Versione Stampabile: Omessa bonifica
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Omessa bonifica



L'art. 257, comma 1, del TUA prevede che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242, il quale dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, che deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze 2 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza dei fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo.

(Nel rigettare il ricorso, il Collegio ha evidenziato che la comunicazione, nella specie omessa, non costituisce un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese).


Documento: - [Stampa]