Versione Stampabile: Distinzione fra bonifica e rimozione dei rifiuti
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Distinzione fra bonifica e rimozione dei rifiuti



L’art. 9 comma 2 del DPR 915/1982 stabilisce che la rimozione dei rifiuti avvenga “in danno dei soggetti obbligati: pur non essendo particolarmente chiara, tale formula, dovendo essere interpretata in conformità ai principi in tema di responsabilità, può essere considerata equivalente alla norma attualmente vigente, che pone l’obbligo della rimozione a carico dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il coinvolgimento del proprietario, e parallelamente del gestore della rete stradale, presuppone quindi l’accertamento (in contraddittorio) della responsabilità nella causazione della discarica incontrollata. Per quanto riguarda il gestore della rete stradale, che pure dispone di una struttura organizzativa dispiegata capillarmente sul territorio, la colpa non può comunque coincidere con la mancata vigilanza di ogni singolo tratto di strada, essendo un tale obbligo di diligenza eccessivamente ampio. Il gestore della rete stradale può, invece, incorrere in una forma di responsabilità colposa in ipotesi particolari, come ad esempio nel caso in cui non segnali tempestivamente ai comuni l’abbandono di rifiuti da parte di sconosciuti sulle strade e sulle relative pertinenze).

Occorre distinguere tra rimozione dei rifiuti e bonifica del sito: con la prima si pone fine a una discarica incontrollata, mentre la seconda si occupa della situazione di inquinamento che da tale discarica sia derivata.

(Nella specie, il Collegio ha messo in evidenza che il provvedimento impugnato confonde invece questi concetti, e ordina la bonifica tramite rimozione, alla quale non segue necessariamente la bonifica del sito).


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