Versione Stampabile: Localizzazione impianti eolici
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Localizzazione impianti eolici



Tanto il concetto di “studio specifico” quanto il richiamo al criterio del “basso valore paesaggistico” implicano un esame “in concreto” delle singole aree, basato sulla individuazione delle loro caratteristiche specifiche e tradotto in una motivazione che dia conto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta finale. Viceversa, la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento Produttivo, si fonda su di un criterio astratto e “categoriale”, che vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A.. Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. - cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che aprioristica.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato, sulla base di queste motivazioni, che la D.G.R. n. 3/17 del 2009 è illegittima nella parte in cui esclude tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P., nonché, per illegittimità derivata, dei provvedimenti di rigetto che a tale scelta pianificatoria si ricollegano, cioè la determinazione S.A.V.I. 22 aprile 2009, prot. n. 8489, e la nota 19 maggio 2009, prot. n. 4941/IA, del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici).


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