Versione Stampabile: Acque di falda e assimilabilità a rifiuti
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Acque di falda e assimilabilità a rifiuti



Quando le misure imposte, altrimenti qualificabili in modo diverso, si devono concretizzare in attività di indagine, di raccolta e studio di dati e di prelievo di campioni e in varie analisi e rilevazioni tecniche con annesse attività amministrative semplici di mera certificazione” o nella “diversa imposta necessità preventiva di redigere un piano di caratterizzazione in attinenza ai siti di percorrenza lineare delle condotte di gas e delle condotte elettriche” “appaiono più che ragionevoli e non invasive; le stesse inoltre non sono né di carattere sanzionatorio, né di carattere ripristinatorio”, e possono insistere anche in pacifica assenza della responsabilità causale.

La novella contenuta nell’art. 243 del TUA – in base al quale le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presentì nelle acque prelevate” – non è decisiva per parificare le acque di falda emunte agli scarichi, perché la norma in parola introduce un peculiare regime diversificato per le acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica di siti inquinati, di per sé non idoneo tuttavia a parificarne il regime giuridico - per quanto attiene alla gestione e autorizzazione dei relativi impianti di trattamento - a quello proprio delle acque reflue industriali. Una lettura sistematica della previsione normativa in esame, in combinato disposto con le altre norme e con le ulteriori disposizioni di cui agli art. 210, 242, 124 e 125, d.lg. 152/06, non può infatti non tenere conto della particolare natura dell'oggetto dell'attività posta in essere, siccome individuata dal legislatore nei rifiuti liquidi, in relazione alla quale questo Tribunale ha evidenziato che le acque emunte sarebbero oggettivamente assimilabili a rifiuti liquidi non potendo avere alcuna utilizzazione ed essendo prioritaria l’esigenza di evitare qualunque forma di diluizione con altri tipi di acque o il rischio di dispersione nello stabilimento.

(Nella fattispecie, tuttavia, il Collegio h evidenziato che, al di là di quelli che possono essere i limiti di lettura del nuovo testo dell’art. 243 d.lgs. 152/06, per decidere il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale è stata decisiva la circostanza che il Ministero abbia fondato la propria motivazione soltanto sulla non applicabilità del regime dell’art. 243 d.lgs. 152/06 alle operazioni di messa in sicurezza, ma solo a quelle di bonifica, circostanza che impone in radice l’assimilabilità a rifiuto delle acque di falda emunte nelle operazioni di messa in sicurezza: operazione non normativamente corretta).


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