Versione Stampabile: Predeterminatezza degli oneri istruttori
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Predeterminatezza degli oneri istruttori



La L. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.

(Nel caso in esame, il Collegio ha messo in evidenza che la domanda di autorizzazione unica era stata presentata l’11 ottobre 2010, quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori, stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della stessa delibera. Pertanto, la richiesta, oggetto di impugnazione, viola il principio di predeterminatezza posto dall’art . 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale).


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