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Mancato svuotamento di vasca contenente acque reflue



Il mancato svuotamento di una vasca contenente acque reflue (e l'abbandono di carcasse di auto, motori, parti di autovetture e pneumatici) integra l'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo in parola (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 in continuità normativa con il precedente) che si verifica tutte le volte in cui non vengano osservate le condizioni previste nel menzionato articolo 6, lettera m) sia di tipo quantitativo che temporale e costituenti condicio sine qua non per la configurabilità del deposito temporaneo (Cass. Sez. 3, 26.2.2003 n. 9057; Cass. Sez. 3, 24.9.2004 n. 37879).

Il reato di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22 (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256), ha natura ed oggettività giuridica del tutto diversa dal reato di cui all'articolo 59, comma 1, del Decreto Legislativo 11 maggio del 1999, n. 152 (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137), afferendo quest'ultimo alla materia dell'inquinamento idrico da acque reflue industriali che é cosa ben diversa dall'abbandono incontrollato di rifiuti (Cass. Sez. 3, 5.2.2009 n. 12865).

(Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22 maggio 2009, che aveva condannato l’imputato per il mancato svuotamento di vasca contenente acque reflue ed abbandono di carcasse di auto, motori, parti di autovetture e pneumatici e la creazione di un canaletto raccoglitore di acque reflue, sprovvisto di autorizzazione).


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