Versione Stampabile: Autonoma impugnabilità della valutazione d'impatto ambientale
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Autonoma impugnabilità della valutazione d'impatto ambientale



Nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configura un atto impugnabile in via autonoma: lo si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo sub-procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. È, infine, del tutto assiomatico che il rispetto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico-artistico impongano di considerare gli esiti delle relative valutazioni come atti di un sub procedimento autonomo ed immediatamente lesivo e non come acquisizioni proprie del “procedimento unico”, disciplinato al comma quarto dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, nel quale confluiscono gli atti necessari all’autorizzazione e gestione dell’impianto.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che, in conformità ai suesposti principi, deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione).


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