Versione Stampabile: Bonifica acustica
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Bonifica acustica



L’art. 9 L. 4471995 attribuisce al Sindaco poteri d’intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 2672000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche attraverso apposita relazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (come richiesto dall’art. 15 L.R. n. 13/2001), il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.
Tale orientamento giurisprudenziale ribadisce la necessità di valorizzare la ridetta norma, attraverso un’interpretazione logica e sistematica che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca, in quanto preordinato a realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Si deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, “tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.


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