Versione Stampabile: Obiettivo dei progetti di efficienza energetica
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Obiettivo dei progetti di efficienza energetica



I progetti di efficienza energetica hanno l’obiettivo di incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia: tale obiettivo è reso obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di energia elettrica e gas nella misura stabilita dai decreti ministeriali attuativi. In base alle disposizioni ministeriali, i progetti di efficienza energetica possono essere realizzati o direttamente dai soggetti obbligati (distributori), al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa regolamentare, o da società terze, operanti nel settore dei servizi energetici ed accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene valutata e certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia effettivamente conseguita e, per ogni progetto certificato, viene attribuito un determinato numero di titoli di efficienza energetica (TTE) o c.d. certificati bianchi emessi dal Gestore del mercato elettrico al soggetto che ha realizzato il progetto medesimo. Questi tioli sono poi offerti in vendita ai soggetti obbligati (distributori) i quali, con l’acquisto degli stessi, assolvono all’obbligo di legge specificato con appositi decreti ministeriali in quantitativi minimi annuali.

(Nella specie, il Collegio ha accolto l’appello volto alla riforma della senteza di primo grado, con la quale il TAR aveva sostanzialmente validato la reiezione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti con i progetti di consegna di lampade a basso consumo, sull’assunto che il principio di effettività dei risparmi energetici conseguiti da ciascun soggetto obbligato, al fine di ottenere il rilascio dei certificati bianchi, imponesse una puntuale verifica in ordine alla effettiva destinazione agli utenti domestici delle lampade fluorescenti a basso consumo distribuite a mezzo di consegna diretta alla clientela. Il Consiglio di Stato non ha messo in discussione il potere dell’Autorità di verificare, anche a campione, la effettiva consistenza dei risparmi energetici conseguiti anche nei progetti in cui è previsto il metodo di valutazione standardizzato, ma ha sottolineato che il dato incontrovertibile da cui muovere, e che fa propendere decisamente per l’accoglimento dell’appello, è che la documentazione fornita dall’appellante per un verso non poteva ritenersi incompleta o deficitaria in base alle disposizioni vigenti all’epoca di attuazione dei progetti e, dall’altro, conteneva significativi elementi da cui desumere che tali progetti erano stati effettivamente finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica delle utenze domestiche).


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