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VIA, progetto preliminare e progetto definitivoTra due elaborati di progettazione preliminare e definitiva è ragionevole che emerga una differenza nella parte in cui la progettazione definitiva raccoglie i suggerimenti emersi nel corso della conferenza di servizi; si tratta di una integrazione che la normativa e le fasi dei diversi livelli di progetto considerano fisiologica: infatti, non avrebbe significato la previsione di distinti momenti e livelli progettuali, ove sia fin da subito prevista tutta la conformazione possibile dell’opera.
La normativa successiva, in piena aderenza alla normativa comunitaria, ha previsto che l’opera pubblica approvata con progetto preliminare debba essere nuovamente sottoposta a valutazione ambientale, ove vi sia stata in sede di approvazione del progetto definitivo una sensibile variazione rispetto alla valutazione effettuata al momento del progetto preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, in conformità con le direttive in materia che prevede che la valutazione ambientale debba coincidere con l’atto che autorizza alla realizzazione dell’intervento.
(Nella specie, il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello che riguardano i profili della corrispondenza tra livelli progettuali, l’apporto di modifiche tra un progetto e l’altro maggiormente specificativo, la consistenza degli aggiornamenti e delle modifiche, a prescindere dalla vicinanza e dall’interesse a ricorrere, il profilo di approvazione condizionata del progetto rispetto alle prescrizioni successive e la integrazione ad opera del progetto esecutivo, la valutazione successiva delle interferenze). |
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