Versione Stampabile: Fotovoltaico in zona agricola
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Fotovoltaico in zona agricola



Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princîpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.

 (Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che, con il provvedimento impugnato, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici aveva espresso parere negativo vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento di localizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo da parte della società ricorrente, sulla base del fatto che l'impianto sarebbe stato oltremodo visibile dal sistema viario circostante, e che la struttura sarebbe stata chiaramente incompatibile con il contesto agrario e naturalistico nel quale si vorrebbe inserire l'impianto. Il Collegio ha ritenuto apodittiche ed insufficienti tali motivazioni: non solo non è stato illustrato come il contesto ambientale possa ricevere pregiudizio dalla mera presenza di un impianto fotovoltaico, peraltro di altezza trascurabile, ma non è dato neanche comprendere il percorso logico seguito per affermare il presunto ed insanabile contrasto tra il tipo di costruzione, definito industriale, con la destinazione agricola, atteso, viepiù, che non v'è alcun contrasto sotto il profilo urbanistico).


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