Versione Stampabile: Responsabilità del proprietario di aree ad alto rischio ambientale
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Responsabilità del proprietario di aree ad alto rischio ambientale



In materia di bonifica dei siti contaminati, l’amministrazione procedente deve preavvisare i soggetti destinatari dei provvedimenti contenenti prescrizioni volte alla bonifica dei siti stessi, in modo da consentire il loro intervento nel procedimento per ogni utile collaborazione sulla situazione dei luoghi in modo e sul contenuto dei provvedimenti più opportuni da adottare.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto fondate le censure mosse dalla ricorrente – attuale proprietaria di un sito oggetto negli anni di numerosi passaggi di proprietà – volte ad evidenziare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del giusto procedimento. A seguito dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera approvato nel 1999, infatti, sono state convocate diverse conferenze dei servizi, e sono stati adottati diversi atti, ai quali la ricorrente è rimasta sempre estranea. Il Collegio ha evidenziato, altresì, che i provvedimenti adottati non potevano considerarsi urgenti atteso che, gli stessi si inserivano nella risalente vicenda dell'inquinamento di porto Marghera, che può definirsi storica).

Il fatto che Porto Marghera sia stato individuato come sito ad alto rischio ambientale non significa che tutte le aree di quel sito debbano considerarsi perciò stesso inquinate e che i proprietari delle citate aree debbano ritenersi obbligati a fare analisi e accertamenti e a redigere piani e programmi in sostituzione dell'amministrazione. La macchinosa procedura posta in essere dall’Amministrazione, che si protrae da anni obbliga i soggetti insediati in quelle aree, che non hanno presentato nessuna richiesta di finanziamento e nessun progetto di bonifica da finanziare, a porre in essere continui,complessi e onerosi accertamenti e adempimenti diretti ad individuare siti inquinati.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato come l'amministrazione avesse prescritto alla ricorrente l'attuazione di determinate opere di bonifica in forza del solo fatto di essere proprietaria dell'area. In particolare in tutti gli atti impugnati, con riguardo all'area in questione, difettava sia l'accertamento concreto e puntuale del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque, sia l'ulteriore accertamento della concreta responsabilità della società nella produzione dell'inquinamento citato).


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