Versione Stampabile: CDR e CDR-Q, incenerimento e coincenerimento
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CDR e CDR-Q, incenerimento e coincenerimento



Le caratteristiche del combustibile utilizzato per l’alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica non mutano la natura del procedimento e le finalità per quali il provvedimento conclusivo viene emesso dall’Amministrazione. 

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che la circostanza che la maggior parte del materiale impiegato fosse costituito da CDR e CDRQ non comportava che la controversia fosse assimilabile a quelle concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti, dovendo piuttosto ritenersi che essa sia sussumibile fra quelle in materia di impianti di generazione di energia elettrica, a prescindere dalla circostanza che, in concreto, l’impianto di Scarlino non possedesse le caratteristiche necessarie per essere qualificato come una centrale elettrica). 

L'articolo 10 comma 1, lett. b), della legge 241/1990 impone all'amministrazione di valutare gli scritti e i documenti prodotti nel procedimento dai soggetti interessati, e attribuisce ai soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, il diritto di "presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". Tale regola, finalizzata a consentire l’effettiva partecipazione del privato all'istruttoria procedimentale, comporta che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall'interessato, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato. Di conseguenza, è viziato il provvedimento che non esterna compiutamente e specificamente le ragioni che hanno indotto l'amministrazione all'adozione dell'atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell'azione amministrativa.

(Nella fattispecie, l'amministrazione provinciale aveva sì convocato un'inchiesta pubblica, ma ne ha poi sostanzialmente violato la lettera e lo spirito, dal momento che nel provvedimento impugnato non si rinviene traccia dell'acquisizione e valutazione del giudizio conclusivo dell’inchiesta medesima. Il Comitato d'inchiesta pubblica aveva espresso un parere non favorevole, ritenendo che le determinazioni de quibus dovessero essere ritirate in autotutela. Il Collegio, nel caso di specie, ha sottolineato che non si sarebbe potuto arrivare a conclusioni diverse neanche seguendo l’argomentazione di controparte secondo cui l’inchiesta pubblica avrebbe dovuto porsi in una posizione di neutralità rispetto al procedimento di VIA, giacchè nella circostanza non viene in rilievo l’operato del Comitato, quanto piuttosto le sue conclusioni negative sul progetto sulle quali occorreva che la Provincia si pronunciasse). 

Il lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno dell'amministrazione deve, ai fini della completezza dell'istruttoria e del corretto esercizio del potere, essere adeguatamente vagliato dall'amministrazione al fine di trarne le proprie conclusioni in vista dell'adozione del provvedimento finale, posto che gli apprezzamenti di merito rimessi dalla legge alla pubblica autorità non possono essere demandati a terzi, neppure attraverso lo strumento della consulenza. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità' competente. 

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che la circostanza che il parere dell'Università di Siena fosse stato rimesso all'Amministrazione il giorno precedente a quello della deliberazione della Giunta provinciale – rendendo evidente l’acritica assunzione nel provvedimento finale delle conclusioni a cui il consulente esterno era pervenuto – è sintomo del denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria). 

Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si propone la finalità di rendere un quadro completo della situazione di fatto esistente allo scopo di verificarne la compatibilità, secondo il principio di precauzione e con completezza istruttoria, degli effetti prodotti dai nuovi impianti di cui si intende autorizzare la realizzazione. Per ciascun progetto devono essere valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, sui beni materiali sul patrimonio culturale e ambientale. 

(Nella fattispecie, l’istruttoria condotta dall'amministrazione provinciale è apparsa al Collegio sfornita dei requisiti di completezza: ne discende che la Provincia ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale in assenza di tutti gli elementi conoscitivi opportuni necessari al fine di escludere negative ricadute sulla salute umana e sull'ambiente).


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