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Eolico off-shore

TAR di Campobasso

L'art. 41, comma 1, della L. n. 99/09 devolve alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio non tutte le controversie aventi ad oggetto anche in via accessoria e marginale questioni relative alle infrastrutture di trasporto dell’energia, ma solo quelle aventi per oggetto tali opere in via esclusiva o comunque in via principale. Diversamente opinando tutte le controversie relative a centrali termoelettriche, senza limiti di potenza, dovrebbero essere devolute al TAR del Lazio poiché ogni nuova centrale presuppone la contestuale realizzazione di opere di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale, quanto meno nel tratto che va dalla cabina di trasformazione (dove affluisce cioè l’energia prodotta dall’impianto) alla rete di trasmissione vera e propria. Senonchè il legislatore ha espressamente indicato in 400MW la potenza termica generata dalla centrale termoelettrica che autorizza l’attrazione delle controversie in favore del TAR del Lazio ed il limite di potenza previsto - che solo giustifica la deroga agli ordinari criteri di distribuzione della competenza territoriale in quanto rivelatore di un interesse strategico di livello nazionale all’approvigionamento energetico – non può essere svuotato di rilevanza accedendo ad una interpretazione, quale quella oggetto di disamina critica, che ha l’effetto di consentire una deroga generalizzata facendo leva sull’esistenza di opere infrastrutturali relative alla rete, tenuto conto che alla costruzione di una centrale termoelettrica si accompagna sistematicamente la realizzazione di infrastrutture, seppur di modesta entità, di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale.

(Nel caso di specie, il Collegio ha respinto la tesi della competenza del TAR Lazio, evidenziando che l’impianto ha potenza nominale complessiva di 162 MW e le opere di collegamento alla rete elettrica nazionale consistono in un elettrodotto totalmente interrato nel tratto che si snoda tra la cabina di trasformazione e la stazione primaria ENEL, con la conseguenza che la competenza territoriale deve essere riconosciuta in capo al TAR periferico).

Il legislatore, nella disciplina della localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio “procedimento di procedimenti” scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all’esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell’energia elettrica. Tali sub procedimenti sono astretti da vincolo di presupposizione nel senso che il provvedimento di VIA esplica effetti direttamente condizionanti in relazione agli ulteriori ed autonomi subprocedimenti previsti nell’ambito dell’iter di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003. Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il legislatore ha definitivamente riconosciuto alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile tant’è che al primo comma si afferma testualmente che “Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla pretesa natura endoprocedimentale del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale dell’opera rispetto all’autorizzazione unica ex articolo 12 del d. lgs. 38/2003).

La competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti eolici inizialmente era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell’ambiente): l’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha, tuttavia, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo l’attribuzione allo Stato, per il tramite del Ministero dei Trasporti, della competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per quanto concerne gli impianti eolici off shore. Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali quelli per cui è causa) è, pertanto, passata allo Stato e, con essa, è passata allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto eolico su terra). A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti eolici (su terra o off-shore) è stata attribuita alle Regioni (cfr. art. 7, comma 4 e allegato III lett. c bis). Conseguentemente in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA: per cui i procedimenti di VIA già iniziati alla data di entrata in vigore del testo unico sull’ambiente si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. Riconoscere che una determina opera possa avere possibili effetti nocivi per l’ambiente non conduce di per sé automaticamente ad un giudizio negativo di compatibilità ambientale. Il compito della commissione risiede primariamente nella valutazione del rapporto costi – benefici per l’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’opera e può pervenire ad un giudizio negativo solo quando i costi ambientali siano di gran lunga preponderanti rispetto ai possibili benefici.

(Nel caso di specie il Collegio ha sottolineato che è stata esclusa una tale eventualità, in quanto la commissione ha motivatamente dimostrato che accanto ai costi vi sono anche significativi benefici per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti).


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