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Interesse a ricorrere in relazione alla localizzazione di un impianto a biomasse solide vergini

TAR de L'Aquila

L’interesse a ricorrere deve avere carattere personale, diretto ed attuale, e consistere nell’aspettativa di ottenere un vantaggio, ovvero una utilità di carattere oppositivo (eliminazione di un provvedimento restrittivo delle proprie situazioni giuridiche soggettive) ovvero pretensivo (ottenimento di una sovvenzione o altro beneficio). Il danneggiamento (ovvero il pericolo di danneggiamento) del patrimonio ambientale – che comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni – integrando un peggioramento delle condizioni di vita e la messa in pericolo delle condizioni di salute, può essere posto a base di un ricorso giurisdizionale che prospetti appunto la lesione (o la messa in pericolo) di un interesse sostanziale di tipo oppositivo.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l’interesse della ricorrente è stato individuato in una posizione soggettiva che intenderebbe conservare un ambiente salubre, in tesi compromessa dalla vicinitas di un impianto (quello oggetto della contestata autorizzazione) non adeguato alle (o non rispettoso delle) vigenti normative. Tuttavia, tale posizione soggettiva e, per converso, tale interesse possono essere ragionevolmente imputati solo alla persona “fisica”, nei confronti della quale può evidentemente predicarsi una “tutela della salute umana” ovvero un “diritto all’ambiente salubre”, ma non già nei confronti di una persona giuridica, che, per definizione, non può subire alcun danno alla salute se non in quanto rappresentativa di interessi collettivi ovvero, legalmente, di interessi diffusi. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, perché la società ricorrente è di tipo commerciale e, pur vantando effettivamente una “vicinitas” con l’impianto in questione, non fa valere alcun interesse urbanistico o commerciale, e soprattutto non può vantare un interesse genericamente “ambientale”, non facendo parte il diritto all’ambiente salubre del suo patrimonio giuridico soggettivo. A conferma di tale conclusione, il Collegio ha affermato che la stessa ricorrente, allorché ha cercato di ricostruire la sua posizione legittimante, ha fatto richiamo alla situazione di coloro che lavorano nello stabilimento – che è posizione non affatto “personale” della società ricorrente – e all’esigenza di “salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti”, ossia a situazioni non personali e non dirette, e dunque non legittimanti la proposizione di un ricorso giurisdizionale).


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