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Eolico e partecipazione al procedimento. Convenzioni fra PP.AA. e privati

TAR di Bologna

La legittimazione alla partecipazione alla conferenza di servizi decisoria è circoscritta alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull’oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi. Questi soggetti, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 18 maggio 1999 n. sono, inter alia, i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che due dei comuni che, secondo il ricorrente, erano stati illegittimamente esclusi, non sono direttamente toccati nel loro territorio dalla realizzazione dell’impianto in quanto meri comuni confinanti, né la loro necessaria partecipazione alla Conferenza si poteva giustificare con l’asserito impatto visivo del parco eolico). 

Va considerato come acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale, pur regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi oppure vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, a meno che essa non comunichi all'Amministrazione procedente (evenienza non verificatasi nella specie) il proprio motivato dissenso in un limite temporale di venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano un contenuto sostanzialmente differente rispetto a quelle originariamente previste.(cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 settembre 2006 n. 5457). 
L’Amministrazione pubblica può sempre impegnarsi in via pattizia con un soggetto privato con convenzioni riguardanti, inter alia, la localizzazione di un impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili che, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 ottobre 2005 n. 383, sono finalizzate a prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell’impatto associabile ad impianti energetici. Occorre prendere atto dell’ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia, e considerare che le conseguenze di tale impatto debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche. Agli enti locali è, infatti, riconosciuto il diritto di prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell’impatto associabile a impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che può ragionevolmente ritenersi legittimo l’operato dell’Amministrazione che, nell'esprimere il proprio giudizio, ha tenuto conto delle molte misure di mitigazione proposte).

La realizzazione degli impianti eolici (indubbiamente finalizzata a una generale tutela dell’ambiente) comporta inevitabilmente effetti non positivi e, quindi, impone un giusto contemperamento tra l'interesse alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili e gli altri interessi sottesi alla tutela del paesaggio, della fauna selvatica etc., (v articolo 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003)

Il Collegio ha sottolineato che devono essere adeguatamente considerate le specificità di tali impianti, tanto in relazione al loro notevole contributo alla riduzione di gas serra, e di altre dannose emissioni, quanto allo loro necessaria localizzazione nelle zone di maggiore ventosità e cioè proprio sui crinali, su colline e su montagne cioè su zone per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ai fini di tutela della fauna ove sono spesso individuati siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali. Nella fattispecie, gli studi oggettivi sul falco lanario e degli altri rapaci presenti nel territorio, le documentate ricerche effettuate hanno consentito all’Amministrazione di appurare, secondo il Collegio, che l’impianto ha un’incidenza di rischio e di modifica dell’habitat pari al 7%; che la maggior parte dei rapaci non hanno modificato l’utilizzo del territorio; che il crinale interessato dall’impianto è posto pressoché parallelamente al senso preferenziale di migrazione. In conseguenza di ciò sono state studiate e adottate le migliori tecniche come dimostrato dalla scelta di eliminare 3 aerogeneratori che si trovavano in posizione perpendicolare ai flussi migratori effettuata per soddisfare ulteriormente e adeguatamente le esigenze di protezione dell’avifauna e dei siti tutelati. Per questi motivi ha ritenuto la doglianza – assenza di un’approfondita istruttoria – infondata).


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