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Piano di adeguamento di una discarica e motivazione per relationem

Consiglio di Stato

Non può dirsi che non vi sia motivazione, quando questa è individuata “per relationem” all’istruttoria posta in essere da un organismo tecnico (la Conferenza tecnica) che ha dato attente e precise considerazioni in ordine allo stato della discarica, mentre il fatto che le osservazioni non siano state apprezzate dalla stessa Conferenza non determina affatto una mancanza di istruttoria o di motivazione.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che non può dubitarsi che la Conferenza tecnica ha individuato valide ed effettive ragioni per dare corso alla propria proposta negativa sull’adeguamento della discarica, vale a dire la evidente criticità dell’impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, la grave contaminazione della falda per infiltrazioni dalla discarica medesima, fra l’altro, di ammoniaca e manganese – nonché per l’eccessivo incremento di volume – per cui appare corretta la motivazione con la quale è stato rifiutato il piano di adeguamento proposto).

Non è fondata la questione della sopravvenuta competenza statale in materia ambientale, a causa della sopravvenienza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto le regioni a statuto speciale, salva la uniformità del trattamenti sull’intero territorio nazionale, possono adottare procedimenti anche più rigorosi nella materia ambientale, mentre non può non rilevarsi che la procedura, iniziata con la procedura regionale, non poteva che essere proseguita con la stessa.


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