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Saturazione virtuale delle reti

Consiglio di Stato

Fermo restando il potere dell’AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l’insindacabilità nel merito di tali misure, le stesse devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell’autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest’ultima. A tal fine, vìola il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione per fatto non imputabile all’operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l’an e il quando dell’autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto. 

(Nel caso di specie,il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un’associazione di categoria, con la qual era stato chiesto l’annullamento di un’ordinanza cautelare del TAR di Milano, che aveva ritenuto ad un primo sommario esame, che la determinazione dell’AEEG impugnata – ARG/elt 125/10 – fosse supportata dalla previsione dell’art. 1 septies del d.l. 2010 n. 105, e che non presentasse un concreto ed attuale pregiudizio grave ed irreparabile).


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