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MTBE e valori di riferimento per le acque sotterranee

Consiglio di Stato

Il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto il criterio della valutazione del rischio-sito specifica ai fini della individuazione della concentrazione soglia di rischio per i suoli e per le acque, la quale diviene il valore di intervento e il valore obiettivo da raggiungere con la bonifica per un determinato sito. Si è ritenuto quindi necessario definire un valore di riferimento generico per il parametro MTBE nelle acque profonde, da assumere come concentrazione soglia di contaminazione secondo la nuova normativa per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M. 471/1999. 

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che, nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti, il parametro prescritto, pur se più rigoroso di quello indicato nella richiamata normativa, non è in contrasto con la stessa, e deve prevalere la tutela della salute in generale e di quella umana in particolare, posto che, come aveva evidenzia to il giudice di primo grado, “si tratta di acque sottostanti l’area di servizio autostradale che scorrono in falda ad appena 5 metri di profondità e sono destinate a scopo irriguo per le circostanti coltivazioni agricole, con conseguente successivo ingresso nel ciclo alimentare umano”).


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