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Fotovoltaico e competenze del Comune

Consiglio di Stato

L’autorizzazione unica regionale prevista dal D.Lgs n. 387/03, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell’ambito di una diversa materia.

(Nel caso di specie, il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente, secondo la quale l’interpretazione della normativa regionale proposta dall’appellante – nel senso di consentire una delega al Comune delle funzioni autorizzatorie di cui all’art. 12, d.lgs. nr. 387/2003 – non può essere accolta in quanto suscettibile di evidenziare profili di incostituzionalità per violazione dei principi innanzi richiamati. L’istanza proposta al Comune, infatti, era intesa a ottenere il rilascio non già della predetta autorizzazione unica, ma soltanto della concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto; pertanto, correttamente il Comune ha circoscritto le proprie valutazioni al profilo della compatibilità urbanistica dell’intervento richiesto, giudicandolo precluso dalle vigenti prescrizioni di PRG. Quand’anche tale fosse stato l’intento dell’istante, l’Amministrazione interpellata non avrebbe che potuto rispondere dichiarando la propria incompetenza a provvedere, spettando la competenza a rilasciare l’autorizzazione in questione unicamente alla Regione o alla Provincia da questa delegata).


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