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AIA, VIA e programmazione regionale

TAR del Lazio-Roma

Tra i due procedimenti, quello relativo all’AIA e quello di AU, non esiste rapporto di presupposizione. In entrambi i casi, invece, è l'esito positivo della VIA a costituire “parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio” (così l’art. 1, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 7/2002; cfr. anche l’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 59/2005, secondo cui “L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”). Appare alquanto singolare che, nell’ambito di un procedimento di VIA, propedeutico alla realizzazione di un’opera di interesse nazionale, la programmazione regionale sia stata considerata vincolante come tale, e cioè indipendentemente da una qualsivoglia valutazione di sostenibilità ambientale in rapporto alla natura, dimensione e ubicazione delle opere previste (essendo questo lo scopo della VIA). In materia, inoltre, non appare inutile ricordare che nel nostro ordinamento manca una norma che subordini il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 d.l. n. 7/2002, all'esistenza di una conforme pianificazione regionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7387).

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che il richiamo a tale programmazione, contenuto in un procedimento di VIA, deve quindi necessariamente possedere un significato diverso dal passivo recepimento degli indirizzi di politica energetica regionale. Nel caso in esame, nelle premesse del decreto VIA, vengono ad esempio richiamate diverse note della Regione Campania, relative sia a problematiche di natura energetica che ambientale, di carattere non univoco, al punto da indurre il Ministero a sollecitare la Regione affinché esprima la propria “posizione unitaria”).


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