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Sottoprodotti: una parola chiara dalla Cassazione

V. Paone

Non era difficile immaginare, all’indomani dell’emanazio- ne del D.Lgs. n. 205/2010, che ha introdotto la terza versione del sottoprodotto, che si sarebbe riaccesa la disputa dottrinaria tra i favorevoli ad allargare l’area del sottoprodotto a scapito del rifiuto e i contrari a tale prospettiva.
Il motivo che ha dato origine a questo nuovo contrasto interpretativo é la lett. c) dell’art. 184 bis D.Lgs. n. 152/ 2006 nella parte in cui introduce il concetto di normale pratica industriale.
In dottrina si é messo l’accento sul fatto che le innovazioni in tema di sottoprodotti sono state accolte con favore dal mondo imprenditoriale che ha colto l’occasione per intervenire sui cicli produttivi e ricavare vantaggi dallo sfruttamento di taluni residui di produzione.
Nulla da eccepire su questi intenti e non solo perché così si realizzano importanti obiettivi di tutela ambientale attraverso la riduzione del carico quali-quantitativo dei rifiuti, ma anche perché le anzidette scelte imprenditoriali sono perfettamente coerenti con l’insegnamento della Corte di Giustizia che ha chiarito che vi sono sostanze che presentano per il loro detentore un valore economico, anziché un onere di cui disfarsi.
Tuttavia, non possiamo tacere che, accanto a comparti produttivi di nicchia, animati da finalità conformi alla volontà del legislatore, vi sono larghi settori dell’apparato industriale da sempre poco disposti ad accettare i lacci e lacciuoli imposti dalla legislazione ambientale.
Inoltre, é risaputo che, su tutto il territorio nazionale, operano agguerrite organizzazioni criminali che fanno della gestione dei rifiuti un vero e proprio business.
Per queste ragioni, crediamo che l’interpretazione delle norme debba essere guidata anche dal criterio per cui vada prescelta la tesi che maggiormente garantisce la prevenzione dei danni derivanti da forme illegali di smaltimento dei rifiuti in ossequio al principio per cui «la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell’azione preventiva». Ciò detto, l’occasione per riprendere la riflessione sui sottoprodotti viene dalla recente sentenza della Cassazione 17 aprile 2012-10 maggio 2012, n. 17453, Busé, che si è pronunciata sull’argomento attirando, non solo consensi, ma, come era logico, anche critiche.


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