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Gestione di rifiuti - impiantistica regionale - inadempimento condanna - criteri di determinazione sanzione

CGUE Sez. III, sent. n. 653/2015
Corte di Giustizia UE Sez. III, sentenza n. 653 del 16/07/2015

Non avendo provveduto a dare corretta esecuzione alla sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 4 marzo 2010 (Causa C-297/08), nella quale era stato accertato l’inadempimento della Repubblica italiana rispetto agli obblighi comunitari per non aver realizzato, a livello regionale (livello prescelto dallo stesso Stato), un’adeguata rete per la gestione dei rifiuti urbani, tale Stato membro deve essere condannato al pagamento di una penalità di Euro 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08), a partire dalla data della presente pronuncia.

Tenuto conto che, oltre alla presente causa, alla Corte sono state sottoposte più di venti cause, in materia di rifiuti, che si sono concluse con una constatazione di inadempimento - da parte del suddetto Stato membro - degli obblighi su di esso incombenti, in forza del diritto dell’Unione (cfr. sentenza Commissione/Italia n. 2407/2014 in causa C-196/13), e che una simile reiterazione di condotte, costituenti infrazione in uno specifico settore, indica che può adottarsi una misura dissuasiva, al fine di prevenire future ed analoghe infrazioni, la Repubblica italiana viene condannata anche al pagamento di Euro 20 milioni, a titolo di somma forfettaria.

(Nella specie, la Corte ha affermato che - alla data di scadenza del termine (poi prorogato) nella lettera di costituzione in mora da parte della Commissione, ossia al 15 gennaio 2012, sussisteva con certezza una situazione di inadempimento dello Stato membro, in quanto, in particolare, permaneva un problema di caratterizzazione e smaltimento delle eco balle, stoccate nella Regione Campania in un quantitativo - non contestato dalle parti - di circa sei milioni di tonnellate, per il cui smaltimento è necessario un periodo di tempo – non contestato - di circa quindici anni. Inoltre, da quanto emerso dalle informazioni rese dalla stessa Repubblica italiana, nel 2012 circa il 22% dei rifiuti urbani non differenziati prodotti in Campania venivano ancora inviati al di fuori della regione per il loro trattamento e recupero, salendo tale quota al 40%, considerando anche i rifiuti organici: ciò conferma – secondo la Corte - la violazione, da parte dello Stato membro, della Dir. 2012/12, che impone di organizzare in modo integrato ed adeguato la gestione dei rifiuti nell’ambito del livello territoriale prescelto che, nella specie, è quello regionale, essendo stato quest’ultimo identificato come ambito territoriale ottimale dalla legislazione nazionale).



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