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Circolare interpretativa MATTM del 10.11.2017 sui riporti

Vittorio Giampietro
Materiali di riporto: una nozione ancora incerta ed una gestione operativa tuttora nebulosa, legata alla permanenza di requisiti ambientali aggiuntivi, rispetto a quelli standard, previsti dalle terre e rocce da scavo. Nonostante gli sforzi del MATTM, i riporti restano ancora in un limbo nel quale non si riesce a inquadrare tali matrici nell'ambito delle note categorie di rifiuto, sottoprodotto, end of waste, suolo contaminato-non contaminato.

Il MATTM e' (nuovamente) intervenuto sul tema riporti, all’esito dell’entrata in vigore del DPR 120/2017, con l'intento di: "fornire alle Amministrazioni ... chiarimenti interpretativi al fine di uniformare l'azione amministrativa". L'annosa questione riguarda, in primo luogo, la stessa nozione di riporto e, conseguentemente, l'individuazione del regime giuridico applicabile, per la gestione di tale tipologia di materiali. Purtroppo, nonostante il lodevole impegno del Ministero, non tutti i nodi vengono sciolti, anche (o soprattutto) in relazione alla circostanza che l’assimilazione dei riporti al suolo e la possibilita' di gestire gli stessi come sottoprodotti sono vincolate al rispetto di due requisiti ambientali supplementari, rispetto a quelli standard (previsti per le terre e rocce da scavo):
1) componente antropica frammista ai materiali di origine naturale non superiore al 20%;
2) rispetto delle CSC per le acque sotterranee (Tab. 2, All. 5, Tit. 5, Parte IV del D. Lgs. 152/06), applicato all’eluato, derivante dal test di cessione.
Tali restrizioni non garantiscono un reale incremento del livello di cautela igienico-sanitaria ed ambientale, mentre complicano la gestione dei riporti come sottoprodotti, ostacolando gli obiettivi generali di:
- riutilizzo e riqualificazione delle aree urbanizzate (ove i riporti costituiscono parte molto significativa del suolo-sottosuolo), anche al fine di evitare il consumo di nuovo suolo; 
- riduzione della produzione dei rifiuti.
In particolare, non appare ragionevole (in linea di principio) ne' realmente utile (ai fini della tutela igienico-sanitaria ed ambientale) utilizzare il test di cessione ex DM 5.2.98 (comunemente applicato per valutare l'ecocompatibilita' dei sottoprodotti e dei rifiuti, ai fini dell'End of Waste), sostituendo i limiti ivi previsti (in Allegato 3) con le CSC per le acque sotterranee (derivanti dalla normativa sui siti contaminati).
Restano, quindi, molte incertezze sia sulla stessa nozione di riporto sia sul conseguente inquadramento giuridico delle attivita' di gestione (bonifica-messa in sicurezza ovvero trattamento di rifiuti) necessarie per garantire il rispetto della seconda condizione. 
Ne' vengono chiarite le procedure da attuare per gestire le terre e rocce da scavo contenenti matrici di riporto non contaminate (vale a dire, che rispettino le CSC per i suoli e/o per le acque sotterranee) e non conformi al test di cessione (con l’imposizione delle CSC per le medesime acque).
Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, al contributo "Terre e rocce da scavo: i nuovi requisiti ambientali non risolvono la questione riporti", pubblicato sulla Rivista Ambiente & Sviluppo di Ipsoa, n. 8/9-2017. I temi trattati nell'articolo, uscito prima della Circolare in esame, sono ancora attuali...


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