La definizione di scarico prevista dallart. 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 22/97, che fa
riferimento ad una condotta, da intendersi non solo come tubazione, ma anche come sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore, non è stata contraddetta dal recente D.Lgs. n. 152/06, ove la definizione di scarico è fornita dallart. 74, lett. ff).