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Cass. Sez III penale 9 ottobre (12 novembre) 2007, n. 41582, sui rapporti tra effluente gassoso e rifiuto


Gli effluenti gassosi destinati ad essere immessi nell’atmosfera, direttamente o previa combustione, al termine di attività produttive non costituiscono “rifiuto”; ad essi si applica la disciplina specificamente prevista dalla Parte quinta del Decreto Legislativo m. 152 del 2006, che ha incluso quella anteriormente contenuta nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Possono costituire “rifiuto” le sostanze gassose qualora ai fini dello smaltimento siano immesse, da sole o insieme ad altra sostanza, in contenitori, oppure quegli effluenti gassosi che vengono stoccati e quindi smaltiti a mezzo di impianto “indipendente” rispetto a quello ove sono stati generati nel corso di attività produttiva.

 

 

(Nella specie, il Tribunale di Gela, giudice monocratico, aveva, invece, ravvisato la responsabilità penale dei prevenuti, nella qualità di direttori della Raffineria del medesimo Comune, per avere - senza l’autorizzazione prescritta per il trattamento dei rifiuti - sottoposto a depurazione i gas per separare sostanze inquinanti in essi contenuti, prima di immettere in atmosfera le sostanze aeriformi quanto più possibile “pulite”).

 

 

Non sussiste rilevanza penale delle emissioni in atmosfera (ex art. 674 c.p.) quando esse siano inferiori ai limiti previsti da generali disposizioni normative o dalle autorizzazioni in concreto rilasciate. Al di sotto di tali limiti, dunque, le emissioni possono solo dare corso all’eventuale applicazione della disciplina fissata dall’art. 844 c.c.

Sono ipotizzabili residui doveri di attenzione e di intervento del gestore dell’impianto industriale se quest’ultimo non adotta accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l’impatto sulla realtà esterna.

 

(Nella specie, il Collegio pur tenendo conto, in astratto, che le caratteristiche olfattive delle emissioni e l’assenza di qualunque limite nelle autorizzazioni erano idonee a produrre effettivi e non secondari disagi alle persone, ha escluso la responsabilità degli imputati ex art. 674 c.p., in quanto la contestazione riguardava l’assenza e/o la violazione delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, e, non risultando le emissioni “fuori dei casi consentiti dalla legge”, mancava la contestazione di ulteriori violazioni ai beni tutelati dall’art. 674. c.p.

sentenza



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