Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Corte Costituzionale, sentenza n. 214 del 18 giugno 2008


È costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione) la legge regionale Emilia-Romagna 1° giugno 2005, n. 5 e succ. modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che “i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152” sono conclusi “sulla base della base della legislazione vigente alla data del loro avvio”.

Premesso che la competenza esclusiva dello Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, ne consegue che queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in quanto spetta alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell’ambiente.

Nei casi sopra indicati, un’eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell’ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori-soglia.



Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie