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TAR Bari, 2226/09, DIA e fonti rinnovabili


La denuncia d’inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria: le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione regionale, pertanto, non possono che ricalcare, in linea di massima, la documentazione da produrre con l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione, di cui al D.Lgs n. 384/03.

In definitiva, nell’assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d’inizio attività non può reputarsi formalmente presentata e, quindi dalla data del suo deposito non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni.

 

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto che i documenti richiesti dal Comune appellato, ed elencati in due note comunali, fossero pertinenti, dal momento che si trattava di permessi e autorizzazioni che devono essere posseduti dal soggetto richiedente non solo per il completamento della pratica edilizia, ma anche per l’effettivo avvio dell’attività di produzione elettrica)

 

Alla denuncia d’inizio attività d’installazione e di produzione di elettricità da fonte eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia: pertanto, la DIA deve essere prodotta dal soggetto legittimato, ovvero dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività.

 

(Il Collegio ha evidenziato che, per edificare, è necessario che il soggetto istante sia o il titolare del diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il permesso; quindi anche il locatario se il contratto di locazione reca l’esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all’esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell’uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri

Inoltre, ha concluso il Collegio, spetta al Comune la verifica del possesso del titolo, la cui mancanza impedisce all’amministrazione di procedere oltre nell’esame del progetto).



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