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TAR di Latina, sentenza n. 1345/09 (impianti eolici, poteri dei Comuni, VIA)


Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo”, che oltre ad essere congruamente motivato deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

 

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza di servizi e in sede di procedura di V.I.A. è sempre stato orientato nel senso della ferma opposizione al progetto, senza alcuna indicazione delle modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso).

 

Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizi.



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