L’articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede una semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell’impianto anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
(Nella specie, il Collegio – nel sottolineare che la disposizione speciale è chiaramente ispirata alla ratio di favorire l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia – ha rilevato che la tesi del comune, secondo cui l’intervento denunciato dal ricorrente non avrebbe costituito un intervento di manutenzione straordinaria e non sarebbe stato soggetto a d.i.a., ma a permesso di costruire, non è fondata, non potendosi ritenere che la disposizione in questione – che ha carattere generale e non reca alcuna limitazione – si riferisca esclusivamente a opere interne all’edificio)
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