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TAR Venezia 2454/09 in materia di poteri di ordinanza del Sindaco


L’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 ha diverso fondamento rispetto alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del T.U.E.L., perché ha carattere sanzionatorio, dal momento che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l’imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. La sua adozione è di competenza del Sindaco, sulla scorta, oltre che del dato testuale della norma, del tradizionale canone ermeneutico lex posterior specialis derogat anteriori generali

(Nella specie, il Collegio ha respinto il ricorso nella parte in cui la ricorrente sosteneva l’incompetenza del Sindaco all’adozione dell’ordinanza de qua, e in quella in cui riteneva che, in ogni caso, sarebbero mancati i presupposti per l’adozione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/00)

Il riutilizzo del materiale proveniente dall’attività di costruzione non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.1998 posto che detto materiale conserva la natura di rifiuto sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’ art. 183 lett. h)del d.lgs. n. 152/2006 indica la cernita o la selezione. In ogni caso, inoltre, il riutilizzo nelle opere di riempimento deve avvenire, come ribadito dall’art. 186 del citato D.Lgs. senza recare pregiudizio all’ambiente. Per rendere operante l’esclusione dal regime dei rifiuti di cui al D.L. n. 138/2002, n. 138, art. 14, non è necessaria l’adozione dei test di cessione in conformità al D.M. 5.2.1998, potendo la prova dell’assenza di pregiudizio per l’ambiente in caso di riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia essere fornita con qualsiasi mezzo.

(Nel caso di specie, il Collegio ha effettuato una distinzione fra il materiale rinvenuto fuori terra – costituito da tegole, mattoni, ceramiche, cemento miscelati tra di loro in forme e quantità eterogenee, e qualificato come rifiuto – e quello impiegato per la realizzazione della massicciata, escluso da tale qualificazione).



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