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Art. 2051 cc e danno ambientale

Tribunale di Venezia, sentenza 304/2010

La previsione dell’art. 2051 del c.c., inusuale per le ipotesi di danno ambientale, ma non del tutto esclusa (come evidenzia la giurisprudenza recente), pone il danneggiato in una condizione di estremo favore, in quanto lo esonera dall’onere della prova della colpa del danneggiante, prevedendo una sostanziale responsabilità oggettiva a carico del medesimo. Tuttavia, a fronte di tale condizione di favore, è richiesta una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità, ed in particolare della condotta positiva od omissiva concretamente tenuta dal danneggiante (e nel caso di omissione, la esatta indicazione della condotta cui era giuridicamente tenuto), del nesso causale tra la condotta e l’evento, nonché del danno, qualificato nelle sua entità, determinato con la condotta e nei limiti in cui sia ad essa attribuibile.

(Nel caso di specie – caratterizzato dal fatto che il soggetto “inquinante”, diverso dall’attuale proprietario, si è espressamente assunto la responsabilità civile del danno ambientale causato con la propria attività industriale, con la stipula di un accordo transattivo – il Tribunale ha sottolineato che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del terreno, acquirente dal soggetto inquinante, il danno che deve essere dimostrato deve essere ulteriore e diverso rispetto a quello già considerato nella transazione. Tale dimostrazione non può desumersi aprioristicamente dalla sussistenza del diritto di proprietà per un lungo periodo di tempo).



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