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Procedure autorizzative in materia di fonti di energia rinnovabile

TAR PUGLIA, ordinanza n. 155 del 24 settembre 2009

 Le norme che disciplinano le procedure autorizzative in materia di energia sono riconducibili alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., mentre va esclusa l’assimilabilità della materia dell’energia al “governo del territorio”; la delimitazione del regime autorizzatorio per nuove attività costituisce inoltre disciplina di principio, cui le Regioni non possono liberamente derogare. Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, se ne trae conferma dal disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti, ai fini dell’applicabilità della d.i.a., può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281.

(Nel caso di specie, evidenzia il Collegio, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto, con l’art. 27 della LR n. 1/2008, una più elevata soglia di potenza massima -1 MW- costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al di fuori della Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente deputata all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. In tal modo la norma regionale ha determinato il duplice effetto di espandere l’area di applicazione del regime semplificato mediante d.i.a., e di ampliare le competenze dei Comuni in senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni ed alle Province il compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questi motivi, il Collegio ha ritenuto non manifestatamente infondata la questione di legittimità della legge regionael, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost.).



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