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Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010

Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni per la costruzione degli impianti sono state presentate all’Autorità entro il 31 dicembre 2002 e richieste entro il 31 marzo 2000; infatti, non è necessario che entro quest’ultimo termine le autorizzazioni siano state ottenute. Nell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999 la volontà del legislatore è intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili. La salvezza dalla decadenza innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti: a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati; b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che le condizioni richieste sussistono, dal momento che la Società aveva presentato all’Autorità la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2002).



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