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Biomasse, rifiuti, energia

TAR Torino, n. 2292/09

La mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima "ex se" il proprietario frontista ad insorgere contro il provvedimento autorizzatorio dell’opera, essendo necessaria la prova del danno che da questo egli riceva nella sua sfera giuridica.

Il procedimento definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (biomasse, impianti eolici, impianti fotovoltaici, …) ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale, poiché la conferenza di servizi è la sede nella quale le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico – artistici debbono esternare le loro valutazioni tecniche, non consentendo il generico richiamo di cui all’art. 12 citato al rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, di essere inteso come salvezza anche dei moduli procedimentali di settore che, secondo la previgente legislazione, erano intesi alla salvaguardia di quei valori.

L’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto di tutti i possibili valori meritevoli di tutela, ivi compresi quei valori ambientali cui è finalizzata la valutazione di impatto ambientale ex D.P.R. 12 aprile 1996: l’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 non consente opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo, volte ad attenuare la valenza ’omnicomprensiva’ dell’autorizzazione medesima, attesa l’ampiezza della richiamata previsione normativa. Poiché l’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle disposizioni previste a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico–artistico, ogni atto amministrativo inerente alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti ovvero alle opere ad esso connesse ed alle infrastrutture indispensabili, qualunque sia l’autorità amministrativa ordinariamente competente, è sostituito ex lege dall’autorizzazione unica.

Nel procedimento unico previsto dall’art. 12, D.Lgs n. 387/03 in tema di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, confluisce anche il procedimento relativo alla V.I.A., con la conseguenza che l’eventuale mancata adozione, da parte dell’Assessorato del Territorio e Ambiente, delle determinazioni di competenza, non può riflettersi in senso preclusivo sull’attivazione e sullo svolgimento del procedimento unico facente capo all’Assessorato dell’Industria, pena la sostanziale vanificazione del termine di 180 giorni entro il quale, per legge, detto procedimento, deve comunque pervenire a conclusione.

In forza dell’art. 183, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, l’impiego del sottoprodotto deve avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione individuato e definito. Non costituiscono rifiuto e possono quindi essere tipicamente e propriamente utilizzati nell’alimentazione di un impianto di produzione di energia da biomasse vegetali, gli scarti legnosi dell’agricoltura e i residuati della lavorazione esclusivamente meccanica del legno, quali segature, tondelli, cortecce e cippato legnoso, anche ove quest’ultimo sia trattato con impiego di acqua per estrarne il tannino, poiché l‘acqua naturale non è un solvente e non può essere assimilata ad una sostanza chimica.



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