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Responsabilità del proprietario non colpevole dell’inquinamento

TAR Torino, n. 973/2010

L’ordinanza con la quale si impone la presentazione del piano di caratterizzazione del sito (che è il primo passo per la realizzazione del progetto di bonifica e di ripristino ambientale, così come indicato dall’Allegato IV al d.m. n. 471 del 1999) deve essere diretta unicamente al responsabile del rilevato inquinamento: in mancanza del responsabile, non può essere coinvolto direttamente il proprietario dell’area, ma è semmai il Comune stesso a doversi attivare per la realizzazione degli interventi necessari, salva la costituzione dell’onere reale sul terreno interessato.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che l’ordinanza comunale impugnata è stata adottata senza previamente svolgere alcun rilevamento nelle aree di proprietà dei ricorrenti:; in sostanza, la presenza di amianto e la conseguente pericolosità salubre anche con riferimento ai terreni diversi dal cantiere dove erano stati svolti gli accertamenti è stato ricavato in modo del tutto ipotetico ed astratto, estendendo i risultati che si erano ricavati a seguito delle verifiche operate sulla zona del cantiere. Tale circostanza ha determinato soltanto una prognosi futura ed eventuale di pericolosità, ma non certo attuale, come sarebbe stato doveroso ai fini dell’adozione dell’atto impugnato).



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