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Ordinanza di rimozione e bonifica

TAR di Milano, sentenza n. 1159 del 27 aprile 2010

La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a titolo di colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento che ordina la rimozione dei rifiuti. (Nel caso di specie, i destinatari dell’ordinanza di bonifica erano stati individuati non come soci o amministratori della società fallita responsabile del’inquinamento, ma come comproprietari delle aree da bonificare: in mancanza della prova di un ruolo attivo nelle scelte imprenditoriali della società fallita, viene meno il titolo per richiedere agli stessi una condotta di ripristino del sito inquinato dai rifiuti abbandonati). A mente dell’art. 192 D.lgs. 152/06, comma 3, il Comune è pienamente competente ad emanare le ordinanza di rimozione dei rifiuti e di redazione di un piano di bonifica di un’area inquinata. Il Comune non ha nessun obbligo di eseguire in danno le ordinanza emesse a carico del responsabile dell’inquinamento e ben può procedere a tale operazione solo quando ha verificato che nessun altro strumento a sua disposizione si è rivelato praticabile. L’esecuzione d’ufficio delle ordinanze emesse, nella specie, contro la società fallita responsabile dell’inquinamento, pertanto, non può essere ritenuta come presupposto di legittimità per poter procedere all’emissione dell’ordinanza di bonifica nei confronti dei proprietari dell’area.

(Nella specie, il Collegio ha annullato il provvedimento impugnato, in quanto mancavano i profili di colpa nei confronti dei ricorrenti, ma non perché il Comune non fosse legittimato ad adottare il provvedimento stesso).



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