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Abbandono incontrollato di rifiuti e responsabilità della curatela fallimentare

TAR Toscana, 700/2010

In linea di principio, i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

Nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell’accertamento univoco di un’autonoma responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.


(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che all'Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, residua la possibilità, alla stregua di quanto stabilito dall'ultima parte del III comma dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare).



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