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Differenze fra deposito temporaneo, stoccaggio e deposito incontrollato

Cassazione penale, n. 15680/10

In tema di rifiuti, l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Cass. n. 21587/2004 e n. 30647/2004).

In tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo le circostanze: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 22 (ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti."(Cass n 39544 del 2006).

In tema di deposito di rifiuti (nella specie materiale ferroso e da scavo) si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge , nel luogo di produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio,che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata,quando non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 6 lettera m ) del decreto legislativo n 22 del 1997(ora art 183 lettera m del decreto legislativo n 152 del 2006) per il deposito temporaneo dei rifiuti; sia ha deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori della sfera di controllo del produttore (Cass n 33971 del 2007; n 19883 del 2009). La sanzione per le varie ipotesi è identifica fatta eccezione per l'abbandono effettuato da privati. Nelle zone dove vige l'emergenza rifiuti e segnatamente nella zona in esame l'abbandono è sanzionato penalmente sia che venga effettuato da titolari di imprese che da privati (cfr comma primo lettera a articolo 6 della legge n 210 del 2008).

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che non ricorrevano le condizioni per il deposito temporaneo, sia perché non era stato osservato il divieto di miscelazione, sia perché non tutti i rifiuti ivi raccolti provenivano da scavi in loco, sia perché i rifiuti erano sono stati abbandonati o comunque stoccati dal titolare di un'impresa).


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