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Proprietario di un sito contaminato non colpevole dell'inquinamento

Consiglio di Stato, n. 1826/10

Il principio secondo cui il soggetto che ha prodotto l’inquinamento del suolo è tenuto a sopportare le spese della bonifica del medesimo, affermato, sul piano nazionale, dall’art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, è stato successivamente trafuso nel D.Lgs n. 152/06.
Di conseguenza, può essere chiamato a rispondere solamente colui che ha provocato l’inquinamento, sulla base del principio comunitario “chi inquina paga”.

(Nella specie, tuttavia, il Collegio ha messo in evidenza che non era controverso il fatto che i rifiuti pericolosi fossero stati depositati sui terreni degli appellati da industrie petrolifere, successivamente fallite. La questione dirimente era che di tale attività i proprietari dell’epoca, non solo fossero a conoscenza, ma la abbiano consapevolmente consentita. In sostanza, il problema non risiede sulla responsabilità diretta delle parti appellate nella realizzazione di discariche abusive, non in discussione, ma sulla sussistenza a loro carico dell’obbligo di provvedere alla bonifica delle aree di cui sono divenuti proprietari jure successionis. In proposito può affermarsi che, con riguardo ad entrambe le parti appellate, il patrimonio del rispettivo dante causa, in cui sono subentrate, era gravato di una passività rappresentata dall’obbligo legale di risanare l’area trasformata illecitamente in discarica di rifiuti inquinanti.


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